Le
Reali Ferriere ed Officine di Mongiana |
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Appendice (1°) Real Decreto e Regolamento
PER
L'AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA DE' BOSCHI DI
SERRA, SAN BRUNO E STILO DESTINATI
IN SERVIGIO DEGLI STABILIMENTI DI
MONGIANA E FERDINANDEA NAPOLI DALLA
STAMPERIA REALE 1859. Caserta,
20 Dicembre 1858 FERDINANDO
Il. PER
LA GRAZIA DI DIO RE
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DI
GERUSALEMME ec. DUCA
DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN
PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec Veduta
la nostra sovrana risoluzione di questo medesimo giorno; Volendo
che la riproduzione de' boschi destinati ad uso delle regie ferriere di Mongiana
e Ferdinandea fosse aumentata a quantità proporzionata alla
consumazione di combustibile e di altro legname occorrente a' detti reali
stabilimenti; Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle
finanze; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo
risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue. ART
1. Il regolamento annesso al presente decreto per l'amministrazione e la custodia
de' boschi della Cassa di ammortizzazione, situati in tenimento di Serra, San
Bruno e Stilo, e destinati in servigio degli stabilimenti metallurgici di Mongiana
e Ferdinandea, è da Noi approvato. 2.
Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Direttore del nostro
Ministero di Stato della guerra sono incaricati della esecuzione del presente
decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. Il
Ministro Segretario diStato
Firmato,
FERDINANDO delle
finanze Firmato,
S. MURENA Il
Ministro Segretario di Stato Presidente
del Consiglio de' Ministri Firmato,
FERDINANDO TROJA REGOLAMENTO Per
l'amministrazione e la custodia de' boschi della Cassa di ammortizzazione
situati in tenimento di Serra, S.Bruno e Stilo, e destinati in servigio degli
stabilimenti metallurgici di Mongiana
e Ferdinandea. ART.
1. I
boschi e le terre salde dello Stato, tanto nel territorio del comune di Serra e
sue adiacenze, che in quello di Stilo, destinati a' bisogni de' reali
stabilimenti metallurgici di Mongiana e Ferdinandea saranno
amministrati e custoditi sotto la dipendenza di un agente selvano demaniale,
che risederà in Mongiana, e le di cui attribuzioni saranno determinate dal
Ministro Segretario di Stato delle finanze. 2.
La Ispezione generale presso la rea Cassa di ammortizzazione e demanio
pubblico provvederà a' modi di esecuzione del regolamento de' 2 di settembre
1813 in ordine alla formazione di una pianta generale delle comprese addette al
servizio della ferriera di Mongiana, facendosi altrettanto pe' boschi demaniali
nel territorio di Stilo. Verrà poi eseguita la compilazione de' verbali
statistici per ciascuna compresa boschiva, nel modo prescritto dal real
decreto de' 23 di dicembre 1857. 3.
Curerà l'anzidetta Ispezione generale di proporre anno per anno
all'approvazione del Ministro delle finanze i progetti de' tagli periodici ne'
rispettivi boschi, avuto riguardo alla specie e condizione delle piante da cui
sono popolati, alla natura ed estensione de' bisogni de' cennati opifici i
siderurgici, che dovrà consultare, ponendosi di accordo col direttore de'
medesimi; in maniera che nei tagli ordinarii ed eventuali di quelle foreste dovrà
in ogni tempo serbarsi un possibile equilibrio tra l'abbattimento ed uso degli
alberi, e la loro riproduzione. 4.
Per ogni taglio a sezioni ovvero a salto in que' boschi, farà il
direttore di dette ferriere speciale dimanda, almeno tre mesi prima del tempo in
cui debba aver luogo, alla cennata Ispezione generale, affinché possa la
medesima far procedere all'esame delle convenienze forestali, soprattutto per
determinarsi le contrade più opportune a' chiesti tagli, e provocare in tempo
utile la corrispondente approvazione dal Ministero delle finanze. Ne' casi poi
straordinarii ed urgenti non avrà luogo la enunciata disposizione, e gli atti
saranno più prestamente compilati pe' relativi provvedimenti dello stesso
Ministro. 5.
E' vietato recidere alberi a salto in dette comprese senza nostra sovrana
approvazione, e senza il preventivo esame delle convenienze selvana. In casi
straordinarii, per motivi di urgenza, è attribuita al cennato Ministro la
facoltà di provvedervi, avuto riguardo al bisogno più o meno urgente, ed alla
scelta de' mezzi da portarvi riparo. I
tagli periodici a sezioni saranno dal medesimo autorizzati in seguito di
motivate proposizioni dell'anzidetta Ispezione generale sugli atti di verifica
degli agenti selvani demaniali, odi altro impiegato superiore dello stesso ramo. L'assegno
e le martellate saranno eseguite dagli stessi funzionarii, coll'intervento di un
ufiziale che sarà destinato dal direttore di dette magone pe'tagli ad uso delle
medesime, del capo-acciere e del capo-carboniere addetti a rispettivi
stabilimenti, ad oggetto di rendersi costoro più di ogni altro responsabili del
modo di esecuzione degli articoli indicati ne' verbali de' martellaggi; e ne
sarà disteso apposito processo verbale in tripla spedizione, secondo i
rispettivi interessi. 6.
La recisione degli alberi nelle sezioni dovrà praticarsi rasente terra,
tranne quattro per ogni moggio legale, che saranno marchiati per seme, o di
speranza, e riserbati all'in piedi, mettendosi poscia in difesa la parte
recisa. Cureranno
i regii guardaboschi, sotto la loro più stretta responsabilità, che l'abbattimento
delle sezioni si compia nel modo indicato; ed in caso di abuso ne compileranno
processo verbale contro il capo-acciere o capo-carboniere ne' tagli per quelle
magone, e gli autori principali di tale contravvenzione, riuscendo loro di
scovrirli odi sorprenderli in flagranza. 7.
La stagione de' tagli regolari a sezioni in dette foreste, perché site
in fredde regioni, dovrà eseguirsi dal dì 15 di ottobre sino a tutto il dì
l9 di aprile. La carbonizzazione poi ed il lavorio de' legnami sarà permesso
in ogni stagione, tranne i mesi di luglio e di agosto per la sola confezione de'
carboni, onde non appiccarsi incendio in detti boschi. Gli
abeti ed i pini, che ivi trovansi, potranno recidersi in ogni stagione
dell'anno. 8.
La costruzione delle carbonaje sarà fatta, secondo le regole forestali,
a cura e responsabilità del capo-carboniere e de' regii guardaboschi, per non
darsi luogo a perdita di combustibile. L'assegno
de' siti speciali pe' forni corrispondenti verrà praticato dall'agente selvano
demaniale ne' vuoti delle sezioni o dello stesso bosco a quelle più prossimi;
ed in mancanza di vicine superficie scoverte di piante, potranno i cennati forni
costruirsi nel perimetro delle sezioni almeno cinquanta palmi distanti dalle
conifere che possano per avventura incontrarsi nelle medesime, ed a condizione
di spargersi la faggiuola sulle aje corrispondenti dopo il taglio delle
sezioni per la riproduzione degli alberi distrutti dall'arsione delle
carbonaje, in conformità dell'articolo 6 del citato regolamento. 9.
Dopo l'eseguito taglio delle sezioni o degli alberi a salto, si procederà
dallo stesso agente selvano demaniale, o da altro impiegato superiore, e con
l'intervento di un uffiziale di detti opifici i metallurgici, alla verifica
delle superficie soggette al taglio, e se ne compilerà verbale anche in
tripla spedizione; e si procederà da' funzionarii selvani in caso di abuso in
danno dell'economia forestale contro gli aggiudicatarii, il capo-acciere, o
capo-carboniere, come per qualsivoglia contravventore. 10.
Non potrà ordinarsi alcuna difesa in quelle superficie boscose, tranne
in quelle soggette a tagli regolari, e dichiarate in riserva per appositi
manifesti della Ispezione generale dopo l'abbattimento delle sezioni
assegnate. In tutte le altre sarà permesso il pascolo del grosso e del minuto
armento per analoghe contrattazioni colla real Cassa, e dietro favorevole
avviso della Ispezione generale. Rimangono
però sempre dichiarati in istretta difesa i boschi denominati Archiforo, S.a
Maria e Fallò per la periodica riproduzione degli abeti e de'
pini che vanno in essi annualmente recisi ad uso della real Marina, delle
regie seghe, e de' cennati stabilimenti. 11.
Farà l'ispezione generale eseguire una diligente verifica de' vuoti che
trovansi in tutte le cennate foreste; e dopo lo studio dell'indole geologica del
suolo delle medesime, del clima, e di ogni altra circostanza locale, non escluso
l'esame de' bisogni di quelle ferriere e delle gallerie di Pozzano, si formerà
un progetto di piantagioni più convenienti a quelle contrade, e che verrà
attuato dopo la corrispondente approvazione del Ministro delle finanze. Si
verserà ancora in tale occasione nello esame delle convenienze in ordine allo
imboschimento di tutta, o di una parte delle superficie incolte ed erbifere
nelle pendici de' boschi Archiforo e S.a Maria, da più
tempo destinate alla pastura de' buoi da tiro al servizio delle regie seghe. 12.
La custodia, tanto de' boschi demaniali sparsi nell'agro di Serra, di
Brognaturo e di Dinami in provincia di Calabria ultra seconda, denominati Archiforo,
S.a Maria, Fallò, Boscarello, Lacina e Dinami, che di
quelli appartenenti a' comuni di Serra e di Brognaturo, detti Archiforo,
Chindillo e Boscarello colle loro adiacenze, ed addetti ancora in
dotazione di supplemento a' bisogni dei medesimi opificii metallurigici,
resterà affidata a due brigate di regii guardaboschi, composta ognuna di cinque
guardie, di un capo e di un sotto-capo, e che risederanno in Mongiana presso
l'agente selvano demaniale. Un'altra brigata poi dello stesso numero di uomini
custodirà i boschi demaniali di Stilo, destinati a' bisogni della magona di
Ferdinandea, i cui limiti furono stabiliti dal real decreto de' 13 di marzo
1820, ed avrà la sua residenza in detto opificio. 13.
Le descritte brigate dipenderanno dall'agente selvano demaniale residente
in Mongiana, che ne regolerà e vigilerà il servigio giornaliero. Rilascerà
ancora a dette guardie in ogni mese i rispettivi certificati di servizio pel
pagamento de' loro soldi, e proporrà alla Ispezione generale le misure
disciplinari contro i capi e le guardie subalterne in caso di loro mancamenti
in impiego. 14.
La prima brigata di Mongiana avrà particolarmente in custodia le
comprese Archiforo della real Cassa, S.a Maria e Fallò,
non che il cennato bosco Dinami. La
seconda poi guarderà le altre foreste demaniali dette Lacina e Boscarello,
non che quelle denominate Archiforo e Chindillo di Serra e Spadola,
e Boscarello di Brognaturo. La
terza brigata in fine custodirà esclusivamente le comprese del pubblico demanio
in tenimento di Stilo, ed estenderà ancora una speciale vigilanza sulle altre
appartenenti a' comuni dell'ex-contea di Stilo per la loro conservazione, onde
possa nelle medesime aver luogo in ogni tempo il taglio delle querce e degli
elci inservienti agli usi delle gallerie di Pozzano e di quelle ferriere, già
riservato in que' boschi dell'articolo 6 del citato decreto de' 13 di marzo
1820, esercitando nel loro perimetro le stesse attribuzioni delle guardie
comunali. 15.
Ciascuna brigata è solidalmente responsabile dei danni che arrecansi
nelle comprese che le vengono affidate. Sarà fatta perciò ad ogni brigata
apposita consegna delle medesime dall'agente selvano demaniale, e se ne
distenderà processo verbale in doppio esemplare per uso ancora della Ispezione
generale. L'agente
selvano demaniale sarà obbligato di fare ogni sei mesi la verifica de' descritti
boschi, e ne compilerà il corrispondente verbale, in cui si farà tra l'altro
espressa dichiarazione del loro stato, delle novità delittuose avvenute in
quelle superficie nel corso del semestre, e de' relativi procedimenti, tanto
suoi, che delle brigate, contro i colpevoli. In caso poi che scovrirà abusi
de' componenti le brigate, proporrà alla Ispezione generale i temperamenti
disciplinari in danno de' capi o delle guardie subalterne, che si crederanno
più utili onde farsi rientrare ne' loro doveri, salvo a procedersi contro essi
a norma di legge in caso di complicità co' delinquenti forestali. 16.
Avranno i capi ed i sotto-capi un giornale, in cui registreranno le loro
operazioni giornaliere, e ne daranno poi conto in ogni mese all'agente selvano,
spedendogli in doppio un estratto del cennato giornale, per farne invio alla
Ispezione generale con le proprie osservazioni, affinché possa la medesima
meglio conoscere l'adempimento mensuale del servizio. 17.
Onde possa più attivamente eseguirsi dalla brigata di Stilo e dalla
seconda di Mongiana il servizio di custodia de' boschi loro affidati, sarà
costruita una casa rurale ne' confini delle comprese di Archiforo e Chindillo
di Serra e Spadola, e quelli di Stilo, come luogo più centrale tra
le maggiori distanze da Mongiana a Ferdinandea, ad oggetto di darsi loro un
ricovero in quelle fredde contrade e meglio attendere a' proprii doveri. 18.
Il soldo de' brigadieri sarà di ducati dodici al mese per uno, di ducati
dieci quello de' sotto-capi, e di ducati nove per uno l'altro de' quindici
guardaboschi regii da cui sono dette brigate composte. 19.
Non potrà essere ammesso a prestar servizio in quelle brigate colui che
non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno; e nella scelta degl'individui
saranno preferiti i congedati dal servizio militare, qualora abbiano serbato
nella milizia lodevole condotta. 20.
I componenti le anzidette brigate perlustreranno vestiti di uniforme le
comprese loro affidate. L'uniforme consisterà in abito corto di panno bleu
con paramani e collare scarlatto, e con bottone di metallo bianco, nel quale sarà
impresso un giglio sormontato da corona, e colla leggenda intorno - Guardia
demaniale - I brigadieri ed i sotto-capi avranno l'abito lungo. 21.
Ne' reati relativi a' descritti boschi il danno sarà valutato dagli
agenti selvani demaniali dipendenti dalla cennata Ispezione generale, e si
prenderà per norma la tariffa annessa alla legge de' 21 di agosto 1826; come in
quanto alle pene da applicarsi agli autori di detti reati, ed alla procedura a
serbarsi pel relativo contenzioso, restano temporaneamente in osservanza le
disposizioni contenute ne' titoli VII ed VIII della stessa legge. 22.
Le contravvenzioni agli articoli 6 ed 8 di questo regolamento, tanto cioè
se il taglio delle sezioni non venga eseguito rasente terra, quanto se le
carbonaje non siano costruite ne' vuoti assegnati o nelle stabilite distanze
dagli alberi a foglie lineari, saranno punite con la detenzione da quindici a
ventinove giorni, e con un ammenda eguale al danno, che sarà prudenzialmente
valutato dall'agente selvano o da' regii guardaboschi. 23.
Il rifacimento del danno sarà dalle autorità giudiziarie aggiudicato
alla Direzione generale della real Cassa di ammortizzazione e demanio
pubblico, come prodotto straordinario della medesima. Le ammende poi
pervegnenti da condanne, o da transazioni per reati relativi agli anzidetti
boschi, saranno versate nella real Tesoreria generale in una cassa, che sarà
distinta da quella che riceve le multe riguardanti le contravvenzioni
forestali di cui è oggetto la citata legge de' 21 di agosto 1826, come prodotto
e fondo particolare dell'anzidetta Ispezione generale. 24.
Gli agenti selvani della Ispezione generale eserciteranno tutti i diritti
delle parti civili per reati in materia di boschi relativi a quelle comprese,
senza che vi sia bisogno d'istanza o di querela della Direzione generale della
real Cassa; e l'agente selvano demaniale di Mongiana rappresenterà specialmente
le parti di detta Ispezione generale nelle cause corrispondenti. 25.
Il Segretario di Stato Ministro delle finanze veglierà perché il
presente regolamento sia con tutta esattezza osservato. Approvato:
Caserta, il dì 20 di Dicembre 1858. Firmato,
FERDINANDO Il
Ministro Segretario di Stato Presidente
del consiglio de' Ministri Firmato.
FERDINANDO TROJA Per
certificato conforme Il
Ministro Segretario di Stato Presidente
del consiglio de' Ministri Firmato,
FERDINANDO TROJA Per
copia conforme Il
Ministro Segretario diStato delle
finanze Firmato,
S. MURENA
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