Le Reali Ferriere      

ed Officine di  Mongiana

 

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Appendice (1°)

Real Decreto e Regolamento

 

PER L'AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA DE' BOSCHI

 

DI SERRA, SAN BRUNO E STILO

 

DESTINATI IN SERVIGIO DEGLI STABILIMENTI

 

DI MONGIANA E FERDINANDEA

 

NAPOLI

 

DALLA STAMPERIA REALE

 

1859.

 

 

  

 

Caserta, 20 Dicembre 1858

 

FERDINANDO Il.

PER LA GRAZIA DI DIO

 

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

 

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec

Veduta la nostra sovrana risoluzione di questo medesimo giorno;

Volendo che la riproduzione de' boschi destinati ad uso delle regie ferriere di Mon­giana e Ferdinandea fosse aumentata a quantità proporzionata alla consumazione di combustibile e di altro legname occorrente a' detti reali stabilimenti; Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART 1. Il regolamento annesso al presente decreto per l'amministrazione e la cu­stodia de' boschi della Cassa di ammortizzazione, situati in tenimento di Serra, San Bruno e Stilo, e destinati in servigio degli stabilimenti metallurgici di Mongiana e Ferdinandea, è da Noi approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Direttore del nostro Mi­nistero di Stato della guerra sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

 

Il Ministro Segretario diStato                                Firmato, FERDINANDO

delle finanze

Firmato, S. MURENA

 

 

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente del Consiglio de' Ministri

Firmato, FERDINANDO TROJA

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO

 

Per l'amministrazione e la custodia de' boschi della Cassa di ammortizzazione situati in tenimento di Serra, S.Bruno e Stilo, e destinati in servigio degli stabilimenti metallurgici di Mongiana e Ferdinandea.

 

ART. 1.  I boschi e le terre salde dello Stato, tanto nel territorio del comune di Serra e sue adiacenze, che in quello di Stilo, destinati a' bisogni de' reali stabilimenti me­tallurgici di Mongiana e Ferdinandea saranno amministrati e custoditi sotto la di­pendenza di un agente selvano demaniale, che risederà in Mongiana, e le di cui at­tribuzioni saranno determinate dal Ministro Segretario di Stato delle finanze.

 

2.     La Ispezione generale presso la rea Cassa di ammortizzazione e demanio pub­blico provvederà a' modi di esecuzione del regolamento de' 2 di settembre 1813 in ordine alla formazione di una pianta generale delle comprese addette al servizio della ferriera di Mongiana, facendosi altrettanto pe' boschi demaniali nel territorio di Stilo. Verrà poi eseguita la compilazione de' verbali statistici per ciascuna com­presa boschiva, nel modo prescritto dal real decreto de' 23 di dicembre 1857.

 

3.     Curerà l'anzidetta Ispezione generale di proporre anno per anno all'approvazio­ne del Ministro delle finanze i progetti de' tagli periodici ne' rispettivi boschi, avuto riguardo alla specie e condizione delle piante da cui sono popolati, alla natura ed estensione de' bisogni de' cennati opifici i siderurgici, che dovrà consultare, ponen­dosi di accordo col direttore de' medesimi; in maniera che nei tagli ordinarii ed eventuali di quelle foreste dovrà in ogni tempo serbarsi un possibile equilibrio tra l'abbattimento ed uso degli alberi, e la loro riproduzione.

 

4.     Per ogni taglio a sezioni ovvero a salto in que' boschi, farà il direttore di dette ferriere speciale dimanda, almeno tre mesi prima del tempo in cui debba aver luo­go, alla cennata Ispezione generale, affinché possa la medesima far procedere all'esame delle convenienze forestali, soprattutto per determinarsi le contrade più opportune a' chiesti tagli, e provocare in tempo utile la corrispondente approvazio­ne dal Ministero delle finanze. Ne' casi poi straordinarii ed urgenti non avrà luogo la enunciata disposizione, e gli atti saranno più prestamente compilati pe' relativi provvedimenti dello stesso Ministro.

 

5.     E' vietato recidere alberi a salto in dette comprese senza nostra sovrana appro­vazione, e senza il preventivo esame delle convenienze selvana. In casi straordina­rii, per motivi di urgenza, è attribuita al cennato Ministro la facoltà di provvedervi, avuto riguardo al bisogno più o meno urgente, ed alla scelta de' mezzi da portarvi riparo.

I tagli periodici a sezioni saranno dal medesimo autorizzati in seguito di motivate proposizioni dell'anzidetta Ispezione generale sugli atti di verifica degli agenti selvani demaniali, odi altro impiegato superiore dello stesso ramo.

L'assegno e le martellate saranno eseguite dagli stessi funzionarii, coll'intervento di un ufiziale che sarà destinato dal direttore di dette magone pe'tagli ad uso delle medesime, del capo-acciere e del capo-carboniere addetti a rispettivi stabilimenti, ad oggetto di rendersi costoro più di ogni altro responsabili del modo di esecuzio­ne degli articoli indicati ne' verbali de' martellaggi; e ne sarà disteso apposito pro­cesso verbale in tripla spedizione, secondo i rispettivi interessi.

 

6.     La recisione degli alberi nelle sezioni dovrà praticarsi rasente terra, tranne quat­tro per ogni moggio legale, che saranno marchiati per seme, o di speranza, e riser­bati all'in piedi, mettendosi poscia in difesa la parte recisa.

Cureranno i regii guardaboschi, sotto la loro più stretta responsabilità, che l'abbat­timento delle sezioni si compia nel modo indicato; ed in caso di abuso ne compile­ranno processo verbale contro il capo-acciere o capo-carboniere ne' tagli per quel­le magone, e gli autori principali di tale contravvenzione, riuscendo loro di scovrirli odi sorprenderli in flagranza.

 

 

7.     La stagione de' tagli regolari a sezioni in dette foreste, perché site in fredde re­gioni, dovrà eseguirsi dal dì 15 di ottobre sino a tutto il dì l9 di aprile. La carboniz­zazione poi ed il lavorio de' legnami sarà permesso in ogni stagione, tranne i mesi di luglio e di agosto per la sola confezione de' carboni, onde non appiccarsi incen­dio in detti boschi.

Gli abeti ed i pini, che ivi trovansi, potranno recidersi in ogni stagione dell'anno.

 

8.     La costruzione delle carbonaje sarà fatta, secondo le regole forestali, a cura e responsabilità del capo-carboniere e de' regii guardaboschi, per non darsi luogo a perdita di combustibile.

L'assegno de' siti speciali pe' forni corrispondenti verrà praticato dall'agente selvano demaniale ne' vuoti delle sezioni o dello stesso bosco a quelle più prossimi; ed in mancanza di vicine superficie scoverte di piante, potranno i cennati forni co­struirsi nel perimetro delle sezioni almeno cinquanta palmi distanti dalle conifere che possano per avventura incontrarsi nelle medesime, ed a condizione di sparger­si la faggiuola sulle aje corrispondenti dopo il taglio delle sezioni per la riproduzio­ne degli alberi distrutti dall'arsione delle carbonaje, in conformità dell'articolo 6 del citato regolamento.

 

9.       Dopo l'eseguito taglio delle sezioni o degli alberi a salto, si procederà dallo stes­so agente selvano demaniale, o da altro impiegato superiore, e con l'intervento di un uffiziale di detti opifici i metallurgici, alla verifica delle superficie soggette al ta­glio, e se ne compilerà verbale anche in tripla spedizione; e si procederà da' funzio­narii selvani in caso di abuso in danno dell'economia forestale contro gli aggiudi­catarii, il capo-acciere, o capo-carboniere, come per qualsivoglia contravventore.

 

10.   Non potrà ordinarsi alcuna difesa in quelle superficie boscose, tranne in quelle soggette a tagli regolari, e dichiarate in riserva per appositi manifesti della Ispezio­ne generale dopo l'abbattimento delle sezioni assegnate. In tutte le altre sarà per­messo il pascolo del grosso e del minuto armento per analoghe contrattazioni col­la real Cassa, e dietro favorevole avviso della Ispezione generale.

Rimangono però sempre dichiarati in istretta difesa i boschi denominati Archiforo, S.a Maria e Fallò per la periodica riproduzione degli abeti e de' pini che vanno in es­si annualmente recisi ad uso della real Marina, delle regie seghe, e de' cennati sta­bilimenti.

 

11.   Farà l'ispezione generale eseguire una diligente verifica de' vuoti che trovansi in tutte le cennate foreste; e dopo lo studio dell'indole geologica del suolo delle medesime, del clima, e di ogni altra circostanza locale, non escluso l'esame de' bi­sogni di quelle ferriere e delle gallerie di Pozzano, si formerà un progetto di pianta­gioni più convenienti a quelle contrade, e che verrà attuato dopo la corrispondente approvazione del Ministro delle finanze.

Si verserà ancora in tale occasione nello esame delle convenienze in ordine allo im­boschimento di tutta, o di una parte delle superficie incolte ed erbifere nelle pendi­ci de' boschi Archiforo e S.a Maria, da più tempo destinate alla pastura de' buoi da tiro al servizio delle regie seghe.

 

12.   La custodia, tanto de' boschi demaniali sparsi nell'agro di Serra, di Brognaturo e di Dinami in provincia di Calabria ultra seconda, denominati Archiforo, S.a Maria, Fallò, Boscarello, Lacina e Dinami, che di quelli appartenenti a' comuni di Serra e di Brognaturo, detti Archiforo, Chindillo e Boscarello colle loro adiacenze, ed ad­detti ancora in dotazione di supplemento a' bisogni dei medesimi opificii metalluri­gici, resterà affidata a due brigate di regii guardaboschi, composta ognuna di cin­que guardie, di un capo e di un sotto-capo, e che risederanno in Mongiana presso l'agente selvano demaniale. Un'altra brigata poi dello stesso numero di uomini cu­stodirà i boschi demaniali di Stilo, destinati a' bisogni della magona di Ferdinan­dea, i cui limiti furono stabiliti dal real decreto de' 13 di marzo 1820, ed avrà la sua residenza in detto opificio.

 

13.      Le descritte brigate dipenderanno dall'agente selvano demaniale residente in Mongiana, che ne regolerà e vigilerà il servigio giornaliero. Rilascerà ancora a det­te guardie in ogni mese i rispettivi certificati di servizio pel pagamento de' loro soldi, e proporrà alla Ispezione generale le misure disciplinari contro i capi e le guar­die subalterne in caso di loro mancamenti in impiego.

 

14.   La prima brigata di Mongiana avrà particolarmente in custodia le comprese Ar­chiforo della real Cassa, S.a Maria e Fallò, non che il cennato bosco Dinami.

La seconda poi guarderà le altre foreste demaniali dette Lacina e Boscarello, non che quelle denominate Archiforo e Chindillo di Serra e Spadola, e Boscarello di Brognaturo.

La terza brigata in fine custodirà esclusivamente le comprese del pubblico dema­nio in tenimento di Stilo, ed estenderà ancora una speciale vigilanza sulle altre ap­partenenti a' comuni dell'ex-contea di Stilo per la loro conservazione, onde possa nelle medesime aver luogo in ogni tempo il taglio delle querce e degli elci inser­vienti agli usi delle gallerie di Pozzano e di quelle ferriere, già riservato in que' bo­schi dell'articolo 6 del citato decreto de' 13 di marzo 1820, esercitando nel loro peri­metro le stesse attribuzioni delle guardie comunali.

 

15.   Ciascuna brigata è solidalmente responsabile dei danni che arrecansi nelle comprese che le vengono affidate. Sarà fatta perciò ad ogni brigata apposita con­segna delle medesime dall'agente selvano demaniale, e se ne distenderà processo verbale in doppio esemplare per uso ancora della Ispezione generale.

L'agente selvano demaniale sarà obbligato di fare ogni sei mesi la verifica de' de­scritti boschi, e ne compilerà il corrispondente verbale, in cui si farà tra l'altro espressa dichiarazione del loro stato, delle novità delittuose avvenute in quelle su­perficie nel corso del semestre, e de' relativi procedimenti, tanto suoi, che delle bri­gate, contro i colpevoli. In caso poi che scovrirà abusi de' componenti le brigate, proporrà alla Ispezione generale i temperamenti disciplinari in danno de' capi o del­le guardie subalterne, che si crederanno più utili onde farsi rientrare ne' loro doveri, salvo a procedersi contro essi a norma di legge in caso di complicità co' delinquen­ti forestali.

 

16.   Avranno i capi ed i sotto-capi un giornale, in cui registreranno le loro operazioni giornaliere, e ne daranno poi conto in ogni mese all'agente selvano, spedendogli in doppio un estratto del cennato giornale, per farne invio alla Ispezione generale con le proprie osservazioni, affinché possa la medesima meglio conoscere l'adempi­mento mensuale del servizio.

 

17.   Onde possa più attivamente eseguirsi dalla brigata di Stilo e dalla seconda di Mongiana il servizio di custodia de' boschi loro affidati, sarà costruita una casa ru­rale ne' confini delle comprese di Archiforo e Chindillo di Serra e Spadola, e quelli di Stilo, come luogo più centrale tra le maggiori distanze da Mongiana a Ferdinan­dea, ad oggetto di darsi loro un ricovero in quelle fredde contrade e meglio attende­re a' proprii doveri.

 

18.   Il soldo de' brigadieri sarà di ducati dodici al mese per uno, di ducati dieci quel­lo de' sotto-capi, e di ducati nove per uno l'altro de' quindici guardaboschi regii da cui sono dette brigate composte.

 

19.   Non potrà essere ammesso a prestar servizio in quelle brigate colui che non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno; e nella scelta degl'individui saranno preferiti i congedati dal servizio militare, qualora abbiano serbato nella milizia lode­vole condotta.

 

20.   I componenti le anzidette brigate perlustreranno vestiti di uniforme le compre­se loro affidate. L'uniforme consisterà in abito corto di panno bleu con paramani e collare scarlatto, e con bottone di metallo bianco, nel quale sarà impresso un gi­glio sormontato da corona, e colla leggenda intorno - Guardia demaniale - I bri­gadieri ed i sotto-capi avranno l'abito lungo.

 

21.   Ne' reati relativi a' descritti boschi il danno sarà valutato dagli agenti selvani demaniali dipendenti dalla cennata Ispezione generale, e si prenderà per norma la tariffa annessa alla legge de' 21 di agosto 1826; come in quanto alle pene da appli­carsi agli autori di detti reati, ed alla procedura a serbarsi pel relativo contenzioso, restano temporaneamente in osservanza le disposizioni contenute ne' titoli VII ed VIII della stessa legge.

 

22.   Le contravvenzioni agli articoli 6 ed 8 di questo regolamento, tanto cioè se il ta­glio delle sezioni non venga eseguito rasente terra, quanto se le carbonaje non sia­no costruite ne' vuoti assegnati o nelle stabilite distanze dagli alberi a foglie linea­ri, saranno punite con la detenzione da quindici a ventinove giorni, e con un am­menda eguale al danno, che sarà prudenzialmente valutato dall'agente selvano o da' regii guardaboschi.

 

23.   Il rifacimento del danno sarà dalle autorità giudiziarie aggiudicato alla Direzio­ne generale della real Cassa di ammortizzazione e demanio pubblico, come prodot­to straordinario della medesima. Le ammende poi pervegnenti da condanne, o da transazioni per reati relativi agli anzidetti boschi, saranno versate nella real Tesore­ria generale in una cassa, che sarà distinta da quella che riceve le multe riguardan­ti le contravvenzioni forestali di cui è oggetto la citata legge de' 21 di agosto 1826, come prodotto e fondo particolare dell'anzidetta Ispezione generale.

 

24.   Gli agenti selvani della Ispezione generale eserciteranno tutti i diritti delle parti civili per reati in materia di boschi relativi a quelle comprese, senza che vi sia biso­gno d'istanza o di querela della Direzione generale della real Cassa; e l'agente selvano demaniale di Mongiana rappresenterà specialmente le parti di detta Ispezio­ne generale nelle cause corrispondenti.

 

25.   Il Segretario di Stato Ministro delle finanze veglierà perché il presente regola­mento sia con tutta esattezza osservato.

 

Approvato:   Caserta, il dì 20 di Dicembre 1858.

 

Firmato, FERDINANDO

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente del consiglio de' Ministri

Firmato. FERDINANDO TROJA

 

Per certificato conforme

 

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente del consiglio de' Ministri

Firmato, FERDINANDO TROJA

 

Per copia conforme

 

Il Ministro Segretario diStato

delle finanze

Firmato, S. MURENA

 

 

 


 

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